Il Biologo Nutrizionista rappresenta l’unico professionista per cui esista una norma giuridica che gli riconosce le competenze necessarie a valutare i fabbisogni nutrizionali e a prescrivere diete conseguenti alla valutazione senza il bisogno dell’approvazione del medico.
La competenza del Biologo a elaborare diete è espressamente riconosciuta dalle seguenti Leggi e Decreti Ministeriali:
- L. 24.5.1967, n. 396 dove nell’art. 3 afferma testualmente che formano oggetto della professione di Biologo le attività di “valutazione dei bisogni nutritivi ed energetici dell’uomo”;
- D.M n. 362/93 che stabilisce il “Regolamento recante disciplina degli onorari, delle indennità e dei criteri per il rimborso delle spese per le prestazioni professionali dei biologi”. L’allegato G) di tale regolamento stabilisce il tariffario minimo per la valutazione dei bisogni nutritivi ed energetici dell’uomo, degli animali e delle piante, e specifica nel dettaglio le attività che possono rientrare nella previsione della gia citata legge 396/67, art.3, lettera B). Tali attività attribuite alla figura professionale del biologo sono:
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- La determinazione della dieta ottimale umana individuale, in relazione ad accertate condizioni fisiopatologiche;
- La determinazione delle diete ottimali per mense aziendali,collettività, gruppi sportivi, etc., in relazione alla loro composizione ed alle caratteristiche dei soggetti
- La determinazione di diete speciali per particolari accertate condizioni patologiche in ospedali, nosocomi, etc.
- Parere del Consiglio Superiore di Sanità del 15 Dicembre 2009 e del 12 Aprile 2011, esprime che “il Biologo può autonomamente elaborare profili nutrizionali al fine di proporre alla persona che ne fa richiesta un miglioramento del proprio “benessere”, quale orientamento nutrizionale finalizzato al miglioramento dello stato di salute. In tale ambito può suggerire o consigliare integratori alimentari stabilendone o indicandone anche le modalità di assunzione”.
Va da sé che il Biologo è tenuto a rispettare i limiti che la Legge gli impone e cioè non può effettuare diagnosi, ne prescrivere analisi e farmaci, ma si può avvalere dell’aiuto di medici nel caso lo ritenga necessario e ogni qual volta avesse bisogno di ulteriori informazioni riguardo lo stato di salute della persona che si rivolge a lui.
Condizione necessaria per l’operare di un Biologo Nutrizionista è però l’iscrizione all’Ordine Nazionale dei Biologi tramite il pagamento di una quota che va poi rinnovata ogni anno.